Art. 22.

      1. L'articolo 79 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 79. (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce un locale pubblico o

 

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un circolo privato di qualsiasi specie finalizzato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.
      2. La pena è aumentata se al convegno partecipa persona di età minore.
      3. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
      4. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
      5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore a un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 113-bis».